Obiezione di Coscienza

Storicamente il servizio civile si è identificato in molti Paesi con l’obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio. Questa identificazione continua in quei Paesi dell’Unione che mantengono il servizio militare obbligatorio.

Dalla seconda metà degli anni ’90 del XX secolo alcuni Paesi dell’Unione Europea, facendo ricorso alla formula della sospensione della leva obbligatoria, sono passati a Forze Armate professionali, reclutate su base volontaria, aperte a uomini e donne, in possesso della cittadinanza nazionale.

Questa innovazione ha messo in moto un processo culturale, sociale, legislativo e istituzionale che sta fornendo risposte diverse all’interrogativo di quale nuova identità e organizzazione debbano avere forme di impegno civico definibili “servizio civile”.

L’inizio della storia: l’Unità d’Italia

La storia dell’Obiezione di Coscienza, in senso lato, inizia con l’unità d’Italia. La coscrizione obbligatoria introdotta nel 1861, incontrò una grandissima resistenza soprattutto tra la popolazione rurale del meridione, che non ne capiva i motivi ed era costretta a subirla forzatamente. La risposta dello Stato fu la massiccia repressione attuata dall’esercito piemontese. Il malcontento popolare toccò il suo culmine durante la grande guerra del 1915-18: furono circa 470.000 i processi per renitenza alla leva, e oltre un milione per altri reati militari come diserzione, procurata infermità, disobbedienza aggravata, ammutinamento.

L’Obiezione nel secondo dopoguerra

Il primo obiettore condannato alla reclusione fu Pietro Pinna (1948), nonviolento, finito in carcere per 10 mesi; liberato fu condannato di nuovo e ritornò in carcere finché fu prosciolto dal dovere del servizio militare. Dal ’49 diversi furono i disegni di legge per il riconoscimento dell’obiezione tutti indifferentemente caduti nell’oblio nell’indifferenza parlamentare e colpiti dall’ostilità del governo e delle gerarchie militari.

L’Obiezione religiosa degli anni ‘60

All’inizio degli anni ’60 ci furono i primi casi di obiettori cattolici che dichiarano di voler vivere integralmente la non violenza evangelica, espressa dai comandamenti “non uccidere” e “ama il prossimo tuo come te stesso”. Il primo cattolico che basò il suo rifiuto su motivi di fede fu Gozzini nel 1962, seguito da Padre Ernesto Balducci, attaccato dalla chiesa ufficiale e difeso da Don Milani autore del famoso opuscolo “L’obbedienza non è più una virtù”. I due sacerdoti, Padre Ernesto Balducci e Don Lorenzo Milani, vennero processati per apologia di reato. Don Milani, nel frattempo deceduto (1967), subì l’onta della condanna. Il resto della Chiesa sembrò disinteressarsi al problema. Questi processi scossero l’opinione pubblica e portarono alla ribalta il problema dell’obiezione di coscienza, registrando importanti prese di posizione a favore. Fino alla fine degli anni ’60, il numero degli obiettori rimase basso, quasi tutti testimoni di Geova con poche eccezioni, anarchici, nonviolenti, socialisti e pochissimi cattolici; molti obiettori finirono in carcere, mentre al Parlamento vennero presentati diversi progetti di legge, dei quali però nessuno venne approvato.

Arriva il ’68: l’Obiezione diventa un problema da risolvere

Dopo il ’68 si afferma anche l’obiezione per motivi politici. L’analisi dell’esercito come istituzione che serve a mantenere un rapporto di pericoloso dominio dello stato sulla società civile, si collega alle lotte più ampie per i diritti civili condotte nelle fabbriche, nelle scuole, nei quartieri. Il numero dei giovani che sceglievano il carcere al servizio militare diviene tale da essere veramente un problema da risolvere.

15 dicembre 1972: il diritto all’Obiezione

Nel 1970/71 gruppi di 6-7 persone fecero obiezioni collettive con motivazioni soprattutto politiche; nel 1972 gli obiettori in carcere erano varie decine, oltre 250 testimoni di Geova. La classe politica, messa alle corde dal vasto movimento d’opinione nato nella società e dal contemporaneo intensificarsi di azioni di protesta condotte dalle organizzazioni non violente, approvò, pur sotto l’influenza delle gerarchie militari e delle forze politiche contrarie, il disegno di legge Marcora, restrittivo e punitivo, invece di quello Fracanzani più attinente alle richieste delle organizzazioni. Passò così la legge 772 del 15 dicembre 1972 che dava il diritto all’Obiezione e al servizio civile sostitutivo per motivi morali, religiosi e filosofici. La legge “Marcora” rese possibile la scarcerazione dei giovani obiettori di coscienza e contemporaneamente segnò un cambiamento storico nella legislazione italiana, perché introdusse la possibilità di rifiutare il servizio militare con le armi sostituendolo con un servizio militare non armato. Con questa legge l’obiezione di coscienza non veniva ancora considerata un diritto, ma un beneficio concesso dallo Stato a precise condizioni e conseguenze: la gestione del servizio civile restava nelle mani del Ministero della Difesa.

1973, nasce la Lega Obiettori di Coscienza

La legge restrittiva e punitiva (8 mesi di servizio in più, commissione giudicante, esclusione delle motivazioni politiche, dipendenza dai codici e dai tribunali militari) fece nascere subito un movimento di lotta degli obiettori che si unirono nella Lega Obiettori di Coscienza (LOC). Da questo momento e per molti anni, gli Enti e le Associazioni si sono battute per una modifica della legge e per il pieno riconoscimento del diritto all’Obiezione di Coscienza.

1992, finalmente una nuova legge?

Nel 1992, il Parlamento licenziò un nuovo testo di legge, ma l’allora Presidente Francesco Cossiga rifiutò di firmarla per incostituzionalità, la rinviò al Parlamento con una serie di note di perplessità sul fenomeno Obiezione di Coscienza. Il giorno successivo il Presidente sciolse le Camere e la legge non fu approvata.

Il Servizio Civile è un modo per “servire la patria”

Nel frattempo il numero di obiettori è cresciuto esponenzialmente: 16.000 domande nel 1990, 30.000 domande nel 1994, 70.000 nel 1998. Dopo una serie di altri tentativi falliti nel corso della XI e XII Legislatura, nel luglio del 1998 si giunge finalmente all’approvazione della legge 230 che sancisce il pieno riconoscimento giuridico dell’obiezione di coscienza. Con questa legge l’obiezione di coscienza non è più un beneficio concesso dallo Stato, ma diventa un diritto della persona: il Servizio Civile rappresenta un modo alternativo di “servire la patria”, con una durata pari al servizio militare, a contatto con la realtà sociale, con i suoi problemi, con le sue sfide. I giovani possono scegliere di difendere la Patria, con il servizio militare o con il servizio sostitutivo civile. La gestione del servizio civile sostitutivo del servizio militare passa all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (dal 1° gennaio 2000).

Un passo ulteriore

ARCI si attrezza alle novità introdotte con la legge 230/98 proponendo al Ministero della Difesa l’introduzione del centro operativo collegato alla sede di assegnazione: in questo modo diventa più trasparente e identificabile il luogo di effettivo impiego di ogni singolo obiettore. Questo soddisfa due tipi di esigenze: capire ove effettivamente sono impiegati gli obiettori e, per ARCI, legittimare la pluralità di associazioni che impiegano i giovani, facendo emergere la ricchezza di esperienze che è in grado di proporre ai giovani.

Settembre 1999

Il Governo D’Alema decide la trasformazione delle Forze Armate Italiane, passando dall’arruolamento tramite leva obbligatoria ad un arruolamento su base volontaria, rivolto ad uomini e donne, di cittadinanza italiana.

La sospensione dell’Obiezione di Coscienza

Siamo a una svolta, sono ormai maturi i tempi per una radicale riforma del Servizio Militare. La Legge 331 del 2000, “Norme per l’istituzione del Servizio Militare professionale”, muta profondamente la natura del Servizio di leva che diventa volontario e professionale, determinando così la conclusione della obiezione di coscienza a partire dal 2007. Nell’agosto 2004 dopo appena un lustro dalla promulgazione della legge 230, il Parlamento anticipa al 1° gennaio 2005 la sospensione della leva obbligatoria con la legge 226 del 2004, “Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore”. Il Decreto legge 115 del 2005 prevede, su domanda degli obiettori ancora in servizio, la concessione del congedo anticipato al 1° luglio 2005.