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SCU – COME FUNZIONA

SCU – COME FUNZIONA

PERMESSI (massimo 20 giorni in 12 mesi di servizio)

  • Il permesso consente all’operatore volontario di assentarsi dal servizio per esigenze personali (ad esempio, necessità familiari, esami universitari, discussione della tesi di laurea, matrimonio); esso si conteggia in giornate e non è frazionabile in permessi orari.
  • Non è stabilito un periodo minimo di servizio per poter fruire di permessi, né un numero di giorni di permesso utilizzabili al mese.
  • Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.
  • Per l’operatore volontario impiegato in progetti di Servizio Civile in Italia non sono previsti giorni aggiuntivi di permesso per i viaggi; diversamente per l’operatore volontario impiegato in Servizio Civile all’estero, in aggiunta ai giorni di permesso previsti dal contratto, sono concessi altri due o quattro giorni di permesso per viaggio, a seconda che si tratti di paesi europei o extraeuropei.
  • La partecipazione dei rappresentanti nazionali e regionali e dei delegati regionali alle riunioni della Consulta nazionale per il Servizio Civile e alle assemblee regionali è considerata a tutti gli effetti servizio svolto.
  • L’operatore volontario può fruire dei giorni di permessi indicati nel contratto sottoscritto, in accordo con l’ente e compatibilmente con le esigenze di servizio, tenendo conto che durante il periodo dedicato alla formazione di regola non sono ammessi permessi.
  • Di norma i permessi sono richiesti dal volontario all’operatore locale di progetto della sede di attuazione dello stesso, almeno quarantotto ore prima.

CASI STRAORDINARI

 è riconosciuto all’operatore volontario:

  • 1 giorno per la donazione di sangue, con una frequenza non inferiore a tre mesi per i ragazzi e a sei mesi per le ragazze;
  • un numero di giorni pari a quelli indicati dalla struttura sanitaria in caso di donazione di midollo o organi;
  • 1 giorno nell’ipotesi di convocazione a comparire innanzi all’autorità giudiziaria;
  • un massimo di 3 giorni per ogni evento luttuoso relativo alla morte del coniuge e/o parenti entro il secondo grado e di affini entro il primo grado;
  • fino a 3 giorni al mese, ai sensi dell’articolo 33, comma 6, della legge 104/92, in caso sia portatore di handicap;
  • un numero di giorni della durata dello svolgimento delle operazioni di emergenza di protezione civile e/o delle attività addestrative e formative per i volontari di protezione civile appartenenti al volontariato organizzato di protezione civile di cui al Capo V – sezione II – del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”, e comunque fino ad un massimo di 30 giorni anche non continuativi; 20 giorni in caso di richiami in servizio del personale volontario dei vigili del fuoco;
  • un numero di giorni corrispondenti alla durata del corso addestramento per vigili del fuoco volontari;
  • 1 giorno per ogni esame universitario sostenuto previa presentazione di documentazione rilasciata dall’Istituto universitario attestante l’effettivo espletamento della prova;
  • un numero di giorni corrispondenti alla durata dello svolgimento delle operazioni elettorali in caso di nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista;
  • un numero di giorni per esercitare il diritto di voto pari a:

1 giorno nel caso in cui il luogo di residenza disti da 50 a 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio civile;
2 giorni nel caso in cui il luogo di residenza disti oltre 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio;
2 giorni nel caso in cui sia impegnato nello svolgimento di progetti in Europa;
3 giorni nel caso in cui sia impegnato nello svolgimento di progetti in paesi extraeuropei.

ATTENZIONE: ultime due casistiche sopracitate (permessi straordinari per la nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o per l’esercizio del diritto di voto), il computo dei permessi avviene nel modo seguente:

  • i giorni di riposo settimanale previsti dal progetto non sono conteggiati;
  • se la domenica in cui si vota è prevista quale giorno di servizio secondo i turni di attività indicati nel progetto, spetta il giorno di permesso;
  • nel caso l’operatore volontario, oltre ad esercitare il diritto di voto, ricopra incarichi connessi allo svolgimento delle operazioni elettorali, le assenze dal servizio sono giustificate nel numero dei giorni risultanti dal verbale della commissione elettorale, cui eventualmente si sommano i giorni per raggiungere la località di votazione in base alle distanze sopraindicate;
  • le giornate in cui l’operatore volontario è stato impegnato per le elezioni e/o per le operazioni elettorali non danno diritto a recuperi.

MALATTIA (massimo 15 giorni RETRIBUITI in 12 mesi di servizio)

  • giorni di malattia previsti sono retribuiti per l’intero importo.

ATTENZIONE: l’operatore volontario può usufruire di ulteriori 15 giorni di malattia, che non sono retribuiti, per i quali il compenso spettante al volontario è decurtato in proporzione al numero di giorni di assenza. In caso di superamento dei 15 giorni di malattia non retribuiti, il Dipartimento dispone l’esclusione dal servizio dell’operatore volontario, il quale può presentare nuova domanda di servizio civile in uno dei successivi bandi di selezione, purché abbia svolto il servizio per un periodo non superiore a sei mesi e sia in possesso dei requisiti di ammissione al servizio civile previsti dai medesimi bandi.

  • L’operatore volontario, in caso di malattia, ne dà tempestivamente comunicazione alla sede dell’ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione rilasciata da struttura del servizio sanitario nazionale.
  • Non è prevista la trasmissione on-line dei certificati medici all’INPS, in quanto l’operatore volontario non riveste la qualifica di dipendente.

INFORTUNI

  • All’operatore volontario viene riconosciuta una copertura assicurativa privata a carico del Dipartimento in caso di infortunio occorso durante l’orario di servizio o in itinere, ossia durante il tragitto da e per la sede in cui è effettuata la prestazione.
  • In caso di infortunio, i giorni di assenza non sono computati nel numero dei giorni di malattia spettanti all’operatore volontario nell’arco dello svolgimento del servizio e allo stesso spetta l’intero trattamento economico per tutto il periodo della prognosi medica.
  • Il periodo di assenza è considerato servizio prestato a tutti gli effetti.
  • L’operatore volontario, in caso infortunio, ne dà tempestivamente comunicazione alla sede dell’ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione rilasciata da struttura del servizio sanitario nazionale.

MATERNITÀ

  • È consentito all’operatrice volontaria di astenersi dallo svolgimento del servizio a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso.
  • In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, ai 3 mesi successivi al parto, si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto, per un totale di astensione complessiva di 5 mesi.
  • Durante il primo anno di vita del bambino, l’operatrice volontaria, in caso di orario giornaliero di servizio di sei ore, può usufruire durante la giornata di due periodi di riposo, pari a un’ora ciascuno, anche cumulabili.
  • Nell’ipotesi di orario giornaliero di servizio inferiore alle sei ore, l’operatrice volontaria può usufruire di un periodo di riposo della durata di un’ora.
  • Le operatrici volontarie in stato di gravidanza che non hanno completato i 6 mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, possono presentare una nuova candidatura a posizioni di servizio civile universale, nei bandi futuri, purché in possesso dei prescritti requisiti.
  • L’operatrice volontaria, in caso di astensione obbligatoria, presenta all’ente la certificazione medica, rilasciata da struttura del servizio sanitario nazionale, attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

ORARIO DI SERVIZIO

  • In relazione ai progetti articolati su 25 ore settimanali, ogni giornata di Servizio Civile non può essere inferiore alla durata di 4 ore, da ripartire in almeno 5 o 6 giorni, in base all’articolazione indicata nel progetto.
  • Non è prevista, per l’operatore volontario, l’applicazione della disciplina di un orario “straordinario”, né il recupero di ore svolte in misura superiore a quelle giornalmente stabilite.
  • Qualora in casi eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di gestione dell’orario, l’operatore volontario, in un periodo limitato di tempo, dovesse svolgere servizio per un numero di ore maggiori rispetto a quanto previsto dal progetto, l’ente assicura all’operatore stesso il recupero compensativo di tali ore entro il mese successivo. Tale recupero può avvenire anche su base settimanale e può essere articolato in 4 giorni, purché sia garantito un minimo di 4 ore di servizio giornaliero. Pertanto, l’orario del 5° o 6° giorno settimanale di servizio deve essere effettuato per intero.

DOVERI DEL VOLONTARIO

Il volontario nello svolgimento del servizio civile è tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio ed a partecipare con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto.

IN PARTICOLARE:

  • comunicare tempestivamente all’Ente, in caso di malattia, l’assenza dal servizio, facendo pervenire la certificazione medica;
  • seguire le istruzioni e le direttive, necessarie alla realizzazione del progetto di servizio in cui il volontario è inserito, impartite dall’operatore locale del progetto (OLP);
  • partecipare alla formazione generale nonché a quella specifica relativa alle peculiari attività previste dal progetto;
  • rispettare scrupolosamente l’orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;
  • non assentarsi durante l’orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza autorizzazione dell’OLP;
  • rispettare i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante il servizio mantenendo, nei rapporti interpersonali e con l’utenza, una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio;
  • astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell’Ente;
  • non superare i giorni di permesso e di malattia consentiti durante il periodo di servizio.

SANZIONI

La violazione dei doveri cui il volontario si obbliga attraverso la sottoscrizione, per accettazione, del documento allegato al provvedimento di avvio al servizio comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari di seguito elencate, in ordine crescente, secondo la gravità dell’infrazione:

  • rimprovero scritto;
  • decurtazione della paga, da un minimo pari all’importo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all’importo corrispondente a 10 giorni di servizio;
  • esclusione dal servizio.