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STATUTO

STATUTO

Statuto Nazionale di Arci Servizio Civile

Approvato all’unanimità dalla XIII Assemblea, Roma 7 Dicembre 2008

Art. 1 – E’ costituita l’Associazione Arci Servizio Civile, con sede legale in Roma, Via dei Monti di Pietralata,
16.
L’associazione non ha fini di lucro. I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli
associati, anche in forme indirette. Arci Servizio Civile si qualifica quale associazione di promozione sociale,
valorizzando la gratuità dell’impegno volontario dei propri soci.

Art.2 – L’associazione Arci Servizio Civile (siglabile ASC) opera per la promozione dei valori della pace, della
nonviolenza, dell’obiezione di coscienza al servizio militare, e del servizio civile come forma di educazione alla
cittadinanza e di contributo innovativo alle politiche a finalità pubblica, per la promozione delle esperienze di
servizio civile in Italia e all’estero, per un servizio civile costituito sulle indicazioni del “Manifesto Servizio
Civile 2000 e 2007”, ove la realizzazione di cose concrete, la dimensione territoriale e la qualità degli obiettivi
e delle modalità di attuazione sono segni distintivi.
Arci Servizio Civile, in questo ambito, opera per la promozione di un servizio civile rivolto sia alle donne che
agli uomini.
Arci Servizio Civile ritiene segno di identità del servizio civile la dimensione formativa e quindi opera per la
promozione di culture, esperienze, servizi formativi sia verso i giovani che svolgono il servizio civile sia verso
gli operatori del servizio civile e gli enti convenzionati.
Arci Servizio Civile opera la promozione della progettualità degli interventi di servizio civile.
Arci Servizio Civile opera affinché il servizio civile sia un’esperienza forte e significativa per i giovani sia
attraverso azioni di rappresentanza e tutela del loro impiego in servizio civile sia di verifica e controllo sui
risultati dell’esperienza stessa.

Art.3 Arci Servizio Civile, già impegnato nel servizio civile degli obiettori di coscienza, è titolare
dell’accreditamento come ente di 1° classe con la Presidenza del Consiglio – Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile ai sensi della Legge 64/2001 e successive modifiche e integrazioni.
A tale scopo le associazioni locali e le sedi di attuazione dei progetti accreditate tramite Arci Servizio Civile
all’albo nazionale dovranno attenersi alle norme del Regolamento all’uopo stabilito dal Consiglio Nazionale
dell’associazione.
Ai fini della gestione dell’accreditamento con la Presidenza del Consiglio – Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile, le associazioni regionali e locali di Arci Servizio Civile e le sedi di attuazione dei progetti accreditate
hanno autonomia gestionale ed economica.
In tale ambito Arci Servizio Civile può dotarsi ed attivare tutti gli strumenti gestionali ed organizzativi che si
riterranno necessari alla piena attuazione dello scopo sociale, comprese articolazioni nel territorio e
Associazioni Regionali e/o Interregionali di rappresentanza, promozione e coordinamento.

Art.4 – Arci Servizio Civile potrà attivare tutto quanto necessario, utile e funzionale alla realizzazione delle
finalità previste nei precedenti articoli, comprese prestazioni rivolte anche a soggetti pubblici, di terzo settore
e privati che operano nel campo del servizio civile. Può altresì stabilire protocolli d’intesa con altri soggetti
pubblici, di terzo settore e privati per l’attuazione di attività e servizi coerenti con le finalità previste dallo
statuto. L’associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni
mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Art.5 – Sono soci di Arci Servizio Civile Nazionale le Associazioni e le Organizzazioni che hanno stipulato il
manifesto “Servizio Civile 2000” e tutti quelli che, intendendo aderire, si riconoscono nel presente statuto. La
domanda di adesione deve essere indirizzata al Consiglio Nazionale e deve contenere: le indicazioni relative
alle generalità del richiedente; l’accettazione dello statuto e dei regolamenti interni; l’impegno ad attenersi
alle deliberazioni degli organi sociali.

Art.6 – Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi
previsti dallo statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di
ammissioni strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
E’ compito del Consiglio Nazionale, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati,
esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 120 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande
di ammissione, dopo aver anche verificato che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti.
Qualora la domanda venga accolta i dati del richiedente saranno annotati nel Libro dei Soci.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine,
l’interessato potrà presentare ricorso al Collegio dei Garanti. Qualora necessario, sull’esito del ricorso si
pronuncerà in via definitiva l’assemblea dei soci alla sua prima convocazione utile.

Art. 7 – I Soci hanno diritto a:
– partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’associazione;
– a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione;
– a discutere ed approvare i rendiconti economici e finanziari e gli eventuali bilanci;
– ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Il socio é tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e dei regolamenti interni,
all’osservanza delle delibere degli organi sociali.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del
sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non é in
nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale prima
della data di convocazione dell’assemblea.

Art. 8 – La qualifica di socio si perde per:
– mancato pagamento delle quote sociali;
– dimissioni, presentate per iscritto al Consiglio Nazionale o al Presidente;
– espulsione o radiazione.

Art. 9- Il Consiglio Nazionale ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio,
mediante, a seconda della gravità dell’infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o
l’espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
– inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi
sociali;
– denigrazione dell’associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
– attentare in qualche modo al buon andamento dell’associazione, ostacolandone lo sviluppo o
perseguendone lo scioglimento;
– adesione ad altro ente accreditato con lo Stato o con le Regioni e Province Autonome per la gestione
del servizio civile nazionale;
– richiesta allo Stato o alle Regioni e Province Autonome di stipula di autonomo accreditamento per la
gestione del servizio civile nazionale;
– commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
– appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell’associazione;
– arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’associazione. In caso di dolo, il danno dovrà
essere risarcito.
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, é ammesso il ricorso al Collegio dei
Garanti entro trenta giorni; sul quale, se necessario, decide in via definitiva la prima assemblea utile dei soci.

Art. 10 – Gli organi sociali di Arci Servizio Civile Nazionale sono:
– l’Assemblea Nazionale
– il Consiglio Nazionale;
– il Presidente Nazionale.
Le cariche sociali sono di norma gratuite.

Art.11 – L’Assemblea Nazionale di Arci Servizio Civile è costituita dai rappresentanti, che, tramite percorsi di
partecipazione e delega democratica, i soci designano. Questi, tramite i loro rappresentanti, esprimono gli
indirizzi politici generali dell’associazione.
L’Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
Nazionale, con comunicazioni avviate entro i termini stabiliti dal Consiglio stesso e utilizzando tutti i mezzi
idonei a garantire la piena partecipazione degli aventi diritto. Il Consiglio Nazionale stabilisce le norme di
convocazione in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale.
L’Assemblea Nazionale si riunisce di norma ogni quattro anni ed ha il compito di:
– definire gli obiettivi politici generali ed organizzativi;
– eleggere il Consiglio Nazionale;
– eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;
– eleggere il Collegio dei Garanti;
– discutere ed approvare le variazioni statutarie;
Degli atti e delle deliberazioni dell’assise viene redatto verbale; tale verbale é conservato agli atti ed è a
disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
L’Assemblea Nazionale può essere convocata per circostanze eccezionali prima della scadenza del mandato:
– per deliberazione del Consiglio Nazionale;
– per richiesta dei due terzi dei soci.
In tale caso essa dovrà aver luogo entro 120 giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera solo sugli
argomenti che ne hanno determinato la convocazione.
Le Assemblee Nazionali sono da ritenersi valide qualora siano presenti più del 50% dei delegati
all’Assemblea Nazionale. Le deliberazioni sono da considerarsi valide a maggioranza semplice dei presenti,
ad eccezione delle deliberazioni relative all’Art. 21.

Art. 12 – Il Consiglio Nazionale è l’organo di direzione dell’Associazione durante il mandato sociale.
Esso è composto da un numero massimo di 20 membri, e dai Presidenti, o loro delegati, delle Associazioni
Regionali e/o Interregionali di Arci Servizio Civile eventualmente costituite.
I compiti del Consiglio Nazionale sono:
– attuare le direttive dell’Assemblea Nazionale;
– delineare, definire ed approvare il programma di Arci Servizio Civile Nazionale;
– discutere e approvare il rendiconto economico e finanziario e gli eventuali bilanci ;
– eleggere il Presidente Nazionale;
– ratificare l’insediamento, il mandato operativo e temporale dell’Ufficio Esecutivo;
– deliberare sull’accettazione di domande di nuovi soci;
– deliberare in merito alla cessazione dello stato di socio;
– accogliere le comunicazioni della cessazione di socio;
– deliberare in merito alle partecipazioni dell’associazione in enti terzi;
– deliberare in materia di regolamenti interni;
– dotarsi di commissioni di lavoro e conferire incarichi;
– definire le eventuali quote sociali e gli importi dei contributi e delle partecipazioni economiche per le
risorse costituenti il “Fondo Nazionale”;
– esprimersi sulle richieste di terzi di impiegare il marchio di Arci Servizio Civile;
– verificare la coerenza con lo statuto nazionale degli atti costitutivi e statuti di nuove associazioni
territoriali e, sentite le associazioni regionali ove costituite, la permanenza degli elementi di funzionalità
degli organismi dirigenti e di partecipazione al servizio civile nazionale nelle associazioni locali costituite;
– convocare l’Assemblea Nazionale stabilendone i materiali preparatori e le norme;
– organizzare a metà mandato un incontro seminariale di studio sul servizio civile che coinvolga l’intera
rete associativa ASC.
Il Consiglio Nazionale è da ritenersi valido qualora sia presente più del 50% dei suoi componenti. Le
deliberazioni sono da ritenersi valide a maggioranza semplice dei presenti ad eccezione delle deliberazioni in
materia di approvazione del rendiconto economico e finanziario e degli eventuali bilanci che dovranno essere
prese con maggioranza qualificata del 51% dei componenti del Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno quattro volte l’anno.
Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale.
Delle deliberazioni viene redatto verbale; tale verbale é conservato agli atti ed é a disposizione dei Soci che
richiedano di consultarlo.
Il Consiglio Nazionale dovrà dotarsi di un proprio regolamento entro 120 giorni dal suo insediamento. In
esso saranno anche contenute le norme concernenti le modalità di convocazione delle riunioni degli organi
sociali dell’associazione e le regole di partecipazione e gestione democratica delle stesse.

Art.13 – Il Presidente Nazionale ha il compito di garantire l’attuazione del mandato dell’Assemblea
Nazionale; convoca e definisce l’ordine dei lavori del Consiglio Nazionale; a lui competono i poteri di
rappresentanza e della firma sociale dell’Associazione. Rappresenta l’associazione di fronte a terzi ed in
giudizio. Egli può delegare parte delle sue facoltà ad altri consiglieri, con firma anche separata, per svolgere
quanto utile alla buona gestione dell’associazione, predisponendo ove necessario procure e deleghe.
Per l’espletamento delle sue funzioni può dotarsi di un Ufficio Esecutivo, da lu

Art.14 – L’Ufficio Esecutivo, convocato e coordinato dal Presidente Nazionale, affida al suo interno gli
incarichi di: Direttore Generale, Amministratore, Responsabile delle attività formative; ed eventuali
responsabilità di programma.
L’Ufficio Esecutivo ha il compito di attuare le decisioni del Consiglio Nazionale di definire la proposta di
rendiconto annuale e di piano programmatico economico preventivo e di istruire i materiali necessari ai
lavori del Consiglio stesso.

Art.15 – Il Collegio dei Garanti é composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti
diverso da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all’interno
dell’associazione, sulle violazioni dello Statuto e dei regolamenti e sull’inosservanza delle delibere.
Può deliberare l’espulsione dei soci deferiti al Collegio, ai sensi del presente statuto.
Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo
rendano necessario.

Art. 16 – Il Collegio dei sindaci revisori é composto da almeno tre membri. Ha il compito di controllare tutta
l’attività amministrativa e finanziaria dell’associazione, nonché di verificare l’attuazione delle delibere del
Consiglio. Relaziona al Consiglio Nazionale.
Si riunisce ordinariamente almeno una volta l’anno, e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta
motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Nazionale.

Art. 17 – I sindaci revisori ed i membri del collegio dei garanti hanno diritto di assistere alle sedute del
Consiglio Nazionale.
Le cariche di consigliere nazionale, sindaco revisore e garante sono incompatibili fra di loro.

Art.18 – Il patrimonio sociale di Arci Servizio Civile è indivisibile ed è costituito:
– dalla quote sociali;
– dal “Fondo Nazionale” Arci Servizio Civile, costituito dai contributi annualmente stabiliti dal Consiglio
Nazionale;
– da contributi pubblici o privati, erogazioni, lasciti e donazioni accettate dal Consiglio Nazionale, che
ne verificherà la congruenza con gli obiettivi dell’Associazione;
– da ogni altro provento derivante da attività ed iniziative dell’Associazione
– dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione.

Art. 19 – L’esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere
presentato un rendiconto economico e finanziario al Consiglio entro i primi 4 mesi dell’anno successivo.
Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la
consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell’esercizio e il
patrimonio dell’associazione.
Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva é vincolato alla
decisione Consiglio Nazionale.
Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a
disposizione per iniziative consone agli scopi sociali e per nuovi impianti o attrezzature.

Art. 20 – Il marchio Arci Servizio Civile, registrato presso la Camera di Commercio competente, è costituito
da un’ape con basco e sottoscritta dicitura Arci Servizio Civile. I colori del marchio sono verde e nero. Esso
costituisce proprietà dell’associazione.
Tale marchio, che vuole distinguere l’impegno di Arci Servizio Civile per uno standard di qualità del servizio
dei giovani all’interno di programmi di utilità sociale e di sviluppo del Terzo Settore, potrà essere usato da
terzi solo a seguito di valutazione insindacabile ed esplicita autorizzazione degli organi sociali preposti, che
contestualmente provvederanno a determinare le modalità di attuazione e controllo dell’autorizzazione
stessa. Le associazioni regionali o locali di Arci Servizio Civile possono introdurre parziali modifiche al
marchio solo dopo approvazione del Consiglio Nazionale.

Art. 21 – La decisione motivata di scioglimento dell’associazione deve essere presa da almeno i quattro
quinti dei Soci aventi diritto al voto, in un’assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei
medesimi. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari,
ricorrenti a distanza di almeno 15 giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata, lo scioglimento potrà
comunque essere deliberato.
L’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o
più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di
utilità generale, in conformità con quanto previsto dall’Art. 111, comma 4 quinquies, lett. b) del D.P.R. n.
917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.
Stessa destinazione avrà il patrimonio residuo anche nei casi di cessazione od estinzione dell’Associazione. In
questi ultimi due casi sarà cura degli organi sociali residui, o di quelli sovraordinati, procedere alla nomina di
un liquidatore.

Art. 22 – In deroga a quanto stabilito dall’art. 11 relativamente alle variazioni statutarie, l’assemblea
nazionale, in sessione congressuale, conferisce mandato al Consiglio nazionale in carica per apportare
modifiche allo Statuto qualora ciò si rendesse necessario per raccordarlo alla normativa vigente in materia di
Associazioni di promozione sociale.

Art. 23- Per quanto non previsto dallo statuto o dai regolamenti interni, valgono le norme del codice civile e
delle leggi vigenti.