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DAL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE A QUELLO UNIVERSALE
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: COME FUNZIONA?

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: COME FUNZIONA?

INIZIO SERVIZIO  – AVVIO DEI PROGETTI

I candidati che risultano nelle graduatorie definitive dei singoli progetti IDONEI SELEZIONATI ricevono dal DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE GIOVANILI E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, (attraverso la propria area riservata sul sito del Dipartimento www.servizio civile.gov.it), il contratto di servizio civile contenente la data di inizio servizio e tutte le informazioni utili legate ai diritti/doveri del volontario.

I volontari selezionati sono convocati per iniziare il servizio da ASC Cesena attraverso una comunicazione (via mail) che specifica data, luogo e ora di presentazione.
La mancata presentazione in servizio viene considerata rinuncia a meno di gravi e comprovati motivi.
Il primo e secondo giorno di servizio ASC Cesena incontra tutti i nuovi volontari per un breve corso sulle modalità di servizio e la compilazione dei vari documenti.

MANCATA PRESENTAZIONE IN SERVIZIO

La mancata presentazione in servizio alla data stabilita equivale a rinuncia al servizio stesso. In presenza di gravi e documentati motivi che impediscano la presentazione in servizio nella data indicata (ad esempio malattia attestata da certificato sanitario o esame universitario), l’operatore volontario fornisce per iscritto all’ente le giustificazioni relative all’impedimento. I giorni di assenza dalla partecipazione al progetto sono decurtati, in funzione della motivazione dell’assenza, dal totale dei giorni di permesso o malattia, spettanti durante il periodo di servizio civile ed indicati nel contratto. L’eventuale prosecuzione dell’assenza oltre il totale dei giorni di permesso o malattia indicati nel contratto è considerata rinuncia al servizio.un La mancata presentazione in servizio alla data stabilita equivale a rinuncia al servizio stesso. In presenza di gravi e documentati motivi che impediscano la presentazione in servizio nella data indicata (ad esempio malattia attestata da certificato sanitario o esame universitario), l’operatore volontario fornisce per iscritto all’ente le giustificazioni relative all’impedimento. I giorni di assenza dalla partecipazione al progetto sono decurtati, in funzione della motivazione dell’assenza, dal totale dei giorni di permesso o malattia, spettanti durante il periodo di servizio civile ed indicati nel contratto. L’eventuale prosecuzione dell’assenza oltre il totale dei giorni di permesso o malattia indicati nel contratto è considerata rinuncia al servizio.

VOLONTARI IMPEGNATI NELLA FORMAZIONE

RINUNCE E SUBENTRI

La richiesta di sostituzione dei volontari selezionati nell’ambito dei progetti di servizio civile universale a seguito di rinunce è consentita esclusivamente entro i primi 120 giorni dalla data di avvio del progetto e comunque entro un tempo utile affinché i subentranti svolgano almeno sei mesi di servizio civile. Pertanto, la durata del servizio civile dei volontari subentranti è ridotta al periodo che intercorre dalla data di assunzione in servizio da parte dell’ente fino al termine del progetto.

TEMPORANEA MODIFICA DELLA SEDE DI SERVIZIO

L’operatore volontario è impiegato per tutta la durata del progetto presso la sede di attuazione a cui è stato assegnato dal Dipartimento, secondo le modalità indicate nel progetto stesso. Non sono consentiti trasferimenti dell’operatore volontario presso altre sedi, anche se siano sedi di attuazione dello stesso progetto, ad eccezione di alcune condizioni. Qualora sia previsto nel progetto approvato, alla voce “descrizione del progetto e tipologia dell’intervento” o alla voce “eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio” l’ente può impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai 60 giorni, previa tempestiva comunicazione all’Ufficio nazionale, presso altre località in Italia o all’estero, non coincidenti con la sede di attuazione del progetto, al fine di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo ( es. soggiorni estivi, centri estivi, mostre itineranti, eventi culturali ecc….). Non sono previsti in questo caso rimborsi a carico dell’Ufficio nazionale per le spese di viaggio.
In occasione di emergenze di protezione civile – sia nella fase della calamità che in quella post emergenziale – o di missioni umanitarie, l’ente può impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai trenta giorni, previa acquisizione in forma scritta del loro consenso ed autorizzazione dell’Ufficio nazionale, presso altre sedi dello stesso ente in Italia o all’estero, per interventi organizzati dall’Ente stesso.

OLP – OPERATORE LOCALE DI PROGETTO

E’ il Responsabile dell’operatore volontario all’interno della struttura ed è la sua figura di riferimento principale durante l’anno di servizio civile. E’ la persona con cui concordare l’orario di servizio, le attività da svolgere ed i permessi, a cui segnalare le malattie e le problematiche che potrebbero emergere durante l’attuazione del Progetto e nel percorso di Formazione Specifica.

ORARIO DI SERVIZIO

I progetti di Arci Servizio Civile Cesena prevedono un monte ore annuo minimo di 1145 ore.
I volontari dovranno essere impiegati in modo continuativo per almeno 12 ore settimanali, da articolare su cinque giorni settimanali. I venti giorni di permesso non rientrano nel computo del monte ore previsto dal progetto: al termine dei dodici mesi di validità del progetto, il volontario dovrà avere effettivamente svolto le ore previste.
Il monte ore previsto non può essere esaurito prima del termine del progetto, né è possibile tenere in servizio i volontari oltre il periodo di dodici mesi .
Compito dell’ente che realizza il progetto organizzare gli orari di servizio, sulla base di quanto sopra precisato. Nel caso che il volontario svolga servizio in un giorno festivo o di riposo dovrà recuperare il mancato giorno di riposo durante la successiva settimana.

REGISTRO PRESENZE MENSILE

Il registro presenze mensile (o foglio firma) è necessario per controllare che il volontario sia in servizio nella corretta sede di attuazione a svolgere il proprio Servizio Civile. Tutti i fogli presenze mensili vengono controllati dallo staff di ASC Cesena, archiviati mensilmente e a disposizione per eventuali controlli da d parte del Dipartimento.

GUIDA AUTOMEZZI

Qualora previsto dal progetto di servizio civile o per l’attuazione degli interventi in esso programmati, è consentito all’operatore volontario munito di patente – almeno di categoria B – di porsi alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell’ente di assegnazione,
nonché di sua proprietà o di terzi, previa autorizzazione dell’ente.
I rischi derivanti dalla guida, ad esclusione di eventuali danni causati a terzi, sono coperti dalla polizza assicurativa stipulata dal Dipartimento e consegnata all’operatore volontario all’atto della presentazione in servizio.

FORMAZIONE GENERALE, SPECIFICA E FAD

I volontari hanno diritto ad avere una formazione generale e una specifica. La formazione generale è basata sulla conoscenza dei principi su cui si fonda il servizio civile e intende fornire ai volontari una formazione civica, sociale, culturale e professionale. Si articola in 4 giornate di lezione frontale (per un totale di 32 ore); a queste si aggiungono 10 ore di formazione a distanza (FAD) in cui il volontario potrà accedere in maniera autonoma a materiale informativo predisposto in formato digitale. La formazione specifica attiene, invece, alle attività peculiari del progetto nel quale il volontario è coinvolto. Anche per quanto riguarda la formazione specifica sono previste 8 ore in FAD sui temi riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro. La formazione – sia generale che specifica – fa parte integrante dell’orario di servizio.

MALATTIA

Il volontario ha a disposizione 15 giorni di malattia. Tale numero può diminuire nel caso si tratti di volontari subentranti.
Il volontario, in caso di malattia, ne darà tempestivamente comunicazione ad ASC Cesena, facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria contenente numero di giorni di malattia, date e timbro e firma del medico con codice di iscrizione al SSN. Tale documentazione è conservata nella cartella personale del volontario.
In caso di superamento dei 15 giorni (o del numero dei giorni a disposizione così come descritto nel contratto di servizio civile), per ulteriori 15 giorni (NON RETRIBUITI) di malattia il volontario viene considerato in servizio. Superati questi ulteriori quindici giorni, il volontario è escluso dalla prosecuzione del progetto.
Ogni giorno di malattia va calcolato forfettariamente come 5 ore di servizio prestato.

INFORTUNIO

All’operatore volontario viene riconosciuta una copertura assicurativa privata a carico del Dipartimento in caso di infortunio occorso durante l’orario di servizio o in itinere, ossia durante il tragitto da e per la sede in cui è effettuata la prestazione.
In caso di infortunio, i giorni di assenza non sono computati nel numero dei giorni di malattia spettanti all’operatore volontario nell’arco dello svolgimento del servizio e allo stesso spetta l’intero trattamento economico per tutto il periodo della prognosi medica. Il periodo di assenza è considerato servizio prestato a tutti gli effetti. La denuncia del sinistro deve essere inviata a cura del volontario all’ASSICURAZIONE, entro quindici giorni dal momento dell’infortunio, e comunque non oltre il quindicesimo giorno dal momento dal quale il volontario ne abbia avuto la possibilità.

MATERNITÀ

Alle volontarie in stato di gravidanza si applicano le disposizioni legislative del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, espressamente richiamato dal decreto legislativo n. 77 del 2001. Ai sensi del predetto Testo Unico il divieto di prestare servizio civile è di norma durante i due mesi precedenti ed i tre mesi seguenti il parto (art.16), in assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della gestante e/o del nascituro (art.17).
Prima dell’inizio del periodo di divieto di cui all’art.16, lett. a), le volontarie devono consegnare all’ente il certificato medico indicante la data presunta del parto.
Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa viene corrisposto l’assegno per il servizio civile ridotto di un terzo.

PERMESSI

Il volontario può usufruire di 20 giorni lavorativi di permesso: ogni giorno di permesso equivale a 0 ore di servizio e viene regolarmente retribuito. Il permesso consente al volontario di assentarsi dal servizio per un periodo superiore alle 24 ore e non è frazionabile in permessi orari. Il volontario dovrà richiedere e concordare il permesso al proprio OLP attraverso la compilazione di un modulo indicando il periodo di assenza. il modulo sarà poi inviato alla sede di ASC Cesena. In caso di superamento dei 20 giorni di permesso, il volontario viene automaticamente escluso dal progetto e dal servizio.

PERMESSI STRAORDINARI

I volontari possono usufruire di permessi straordinari da considerare come giorni di servizio prestato (equivalgono cioè a ore di servizio effettive e sono retribuiti), che non vanno decurtati dai venti giorni di permesso spettanti nell’arco dei dodici mesi di servizio. Ecco i casi in cui è possibile richiedere un permesso straordinario:

  • 1 giorno per la donazione di sangue, con una frequenza non inferiore a tre mesi per i ragazzi e a sei mesi per le ragazze;
  • un numero di giorni pari a quelli indicati dalla struttura sanitaria in caso di donazione di midollo o organi;
  • 1 giorno nell’ipotesi di convocazione a comparire innanzi all’autorità giudiziaria;
  • un massimo di 3 giorni per ogni evento luttuoso relativo alla morte del coniuge e/o parenti entro il secondo grado e di affini entro il primo grado;
  • fino a 3 giorni al mese, ai sensi dell’articolo 33, comma 6, della legge 104/92, in caso sia portatore di handicap;
  • un numero di giorni della durata dello svolgimento delle operazioni di emergenza di protezione civile e/o delle attività addestrative e formative per i volontari di protezione civile appartenenti al volontariato organizzato di protezione civile di cui al Capo V – sezione II – del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”, e comunque fino ad un massimo di 30 giorni anche non continuativi;
  • 20 giorni in caso di richiami in servizio del personale volontario dei vigili del fuoco;
  • un numero di giorni corrispondenti alla durata del corso addestramento per vigili del fuoco volontari;
  • 1 giorno per ogni esame universitario sostenuto previa presentazione di documentazione rilasciata dall’Istituto universitario attestante l’effettivo espletamento della prova;
  • IN CASO DI ELEZIONI ELETTORALI
  • 1 giorno effettivo di servizio nel caso in cui il luogo di residenza dell’operatore volontario disti da 50 a 500 km dalla sede di svolgimento del servizio civile;
  • 2 giorni effettivi di servizio nel caso in cui il luogo di residenza disti oltre 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio;
  • i giorni di riposo settimanali previsti dal progetto non sono conteggiati come permessi straordinari;
  • se la domenica in cui si vota è previsto come giorno di servizio, secondo i turni di attività indicati nel progetto, spetta il giorno di permesso straordinario;
  • nel caso l’operatore volontario, oltre ad esercitare il diritto di voto, ricopra incarichi connessi allo svolgimento delle operazioni elettorali (presidente, scrutatore, segretario, rappresentante di lista) le assenze dal servizio devono essere giustificate da un verbale trascritto dalla commissione elettorale nel quale viene dichiarato l’effettiva presenza del volontario in luogo di seggio, la durata delle attività svolte al loro interno orario di inizio e di fine. Si sommano i giorni per raggiungere la località di votazione in base alle distanze sopraindicate.
  • le giornate in cui l’operatore volontario è stato impegnato per le elezioni e/o per le operazioni elettorali non danno diritto a recuperi.

TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

Il Dipartimento corrisponde al volontario, per l’attività prestata, un assegno mensile di 439.50 € corrispondente ad un importo giornaliero di 14,46 € per 30 giorni convenzionali al mese.
Il Dipartimento invia comunque una certificazione dei compensi percepiti una volta l’anno, cioè un sostitutivo CU- Certificazione Unica, attraverso l’area riservata del volontario. Gli assegni di servizio civile non sono più inquadrati tra i compensi assimilati al lavoro dipendente, bensi tra i cosidetti “redditi diversi”, quindi esenti da ogni imposizione tributaria. Va precisato, a scanso di equivoci, che il Servizio Civile Universale non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro; di conseguenza non comporta la cancellazione dalle liste di mobilità (disoccupazione) e può essere affiancato a un’altra attività lavorativa, purché non interferisca con il corretto svolgimento del Servizio Civile. Il compenso è corrisposto dal Dipartimento Nazionale mediante accreditamento diretto delle somme dovute. Per controllare lo stato dei pagamenti i volontari possono consultare il sito www.serviziocivile.gov.it.

CONTRIBUTI

A partire dal 1° gennaio 2009 i contributi previdenziali non sono più a carico del Fondo nazionale per il Servizio civile: chi vorrà riscattare i periodi corrispondenti al servizio civile potrà farlo, ma con onere a proprio carico.